CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTO DEI PASSEGGERI,

LORO BAGAGLIO E VEICOLI AL SEGUITO

 1 - DEFINIZIONI

Per "Passeggero" si intende ogni persona trasportata in base al biglietto di passaggio emesso dal vettore e/o dalle agenzie a ciò autorizzate. Per "Vettore e/o "Società" si intende lo T.T.T LINES. Il vettore si impegna a tra­sportare il passeggero e i(l) veicoli (o) al seguito alle seguenti condizioni che prima dell'acquisto e/o della prenotazione del biglietto di passaggio il passeggero si impegna ad esaminare e ad osservare integralmente.

2-VALIDITÀ

II biglietto di passaggio è personale, non cedibile né trasferibile, ed è valido soltanto per il trasporto in esso indicato. Il biglietto deve essere custodita diligentemente dal passeggero e deve essere esibito o richie­sta a qualsiasi Ufficiale della Nave o funzionario della Società. Il pas­seggero sfornito del biglietto deve tempestivamente informare il Comandante e/o il Commissario di Bordo. In difetto, il passeggero sarà tenuto al pagamento del doppio del prezzo di passaggio sino al porto di destino, oltre al risarcimento dei danni.

3 - PREZZO DI PASSAGGIO

I1 prezzo indicato nel biglietto e quello della tariffa del vettore in vigo­re alla data dell'emissione dello stesso. La società ha comunque facoltà di aumentare le tariffe primo della partenza, sia per il viaggio di anda­ta che per quello di ritorno, nel qual caso il passeggero dovrà, prima dell'imbarco, pagare la differenza oppure avrà diritto di risolvere il con­tratto ed ottenere il rimborso del prezzo relativo al passaggio non usu­fruito, al netto della provvigione d'uso di agenzia. Nel prezzo indicato nel biglietto di passaggio non è compreso la somministrazione di vitto a bordo che rimane a carico del passeggero, i pasti possono essere con­sumati al ristorante e/o al self service. Sono inoltre o carico del pas­seggero le spese, tasse e diritti di imbarco e sbarco, bollo, ecc.

4 - MANCATA PARTENZA

L'orario di imbarco, ove non diversamente modificato per iscritto, è di due ore prima dell'orario previsto di partenza della nave per i passeg­geri con veicoli al seguito, mentre per i passeggeri senza veicoli al segui­to è di un'ora. II passeggero che non si presenta nel tempo sopra indi­cato per l'imbarco, o che comunque non prenda imbarco sulla nave prevista ed indicata sul biglietto di passaggio non ha diritto al rimbor­so, neppure parziale, del prezzo pagato e deve anzi pagare l'eventuale saldo del prezzo di passaggio.

5 - RECESSO E RIMBORSI

Per i recessi, che devono essere comunicati dal passeggero alla Società direttamente o tramite l'Agenzia di viaggio entro i termini di seguito indi­cati,  si applicano le seguenti penali:

- dall'atto della prenotazione fino a 20 giorni primo della partenza 10%

- da 19 giorni fino a 10 giorni prima della partenza                           20%

- da 9 giorni fino a 3 giorni prima dello partenza                               30%

- 2 giorni prima della partenza                                                             50%

- 1 giorno prima della partenza                                                          75%

Le suddette penali si applicano sul totale delle tariffe passeggeri e veicoli prenotati. La data e l'ora della cancellazione devono essere annota­te sul biglietto dalla Società o dall'Agenzia di viaggio che ha emesso i! biglietto. Nessun rimborso spetta a chi cancella il giorno stesso della par­tenza e a chi non si presenta entro l'orario di imbarco senza avere dato preventiva comunicazione alla Società della ricorrenza di una delle cir­costanze previste dall'art. 400 Cod. Nav., così come a chi comunico can­cellazioni parziali soltanto all'atto del chek-in per l'imbarco.

6 - VARIAZIONI

La variazione di qualsiasi nominativo della lista passeggeri è soggetta alle penali indicate nell'articolo precedente. In caso di variazioni del biglietto, effettuate presso agenzie o uffici di prenotazione diversi da quelli che hanno emesso il biglietto, sarà dovuto un diritto fisso pari al 10% del valore totale del titolo di viaggio che si intende modificare.

7 - ANTICIPI/RITARDI DI PARTENZA O DI ARRIVO SOPPRESSIONE DI PARTENZA - MODIFICHE DI ITINERARIO

Prima della partenza, il passeggero è tenuto a verificare che non siano intervenute variazioni relative alla nave ed all'orario indicati sul bigliet­to. La Società ha la facoltà di sopprimere la partenza annunciata, di aggiungere o omettere scali, di far iniziare il viaggio da un porto diver­so da quello stabilito, di cambiare itinerario, di destinare la nave ad altra linea, di anticipare o ritardare la data o l'orario di partenza. Nel caso in cui la partenza sia ritardata per più di 12 ore rispetto all'ora­rio previsto, il passeggero avrà diritto di risolvere il contratto ed ottene­re il rimborso del prezzo relativo al passaggio non usufruito, al netto della provvigione d’uso di agenzia. Il Comandante ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare ed assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria in qualsiasi direzione per qualsiasi distanza e qualsiasi scopo, di scalare sia prima che dopo la partenza qualsiasi porto o porti che si trovino o meno sull’itinerario della nave, anche se in direzione contraria od oltre l'usuale rotta, sia retrocedendo che avanzando in qualsiasi ordine e a qualsiasi scopo, una o più volte, di trasferire il passeggero e il veicolo su qualsiasi altra nave o mezzo di trasporto, appartenenti o meno alla Società, diretti al porto di destinazione. L'orario di arrivo, se specificato nel biglietto, o altrimenti comunicato dalla Società o dai propri preposti è puramente indicativo ed il vettore non è responsabile per eventuali ritardi.

8 - IMBARCO E SBARCO VEICOLI

I veicoli saranno chiamati all'imbarco nell'ordine che sarà disposto dal Comandante della nave e/o dai suoi ausiliari e preposti. Le operazioni di imbarco dei veicoli, compresa la loro sistemazione nel posto asse­gnato a bordo, le operazioni di sbarco nonché l'eventuale trasferimen­to del veicolo dal posto di parcheggio alla nave e/o l'eventuale trasfe­rimento del veicolo dalla nave al posto di parcheggio sono sempre effettuati a cura, rischio e responsabilità esclusivi del passeggero. Il  pas­seggero rimane inoltre esclusivamente responsabile di eventuali danni al proprio veicolo, alle merci e ai bagagli ivi contenuti, alla propria per­sona nonché alle persone presenti sul veicolo. Il passeggero è inoltre esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, loro vei­coli, merci e bagagli. Il veicolo, comprensivo di eventuale rimorchio e/o roulotte, con quanto ivi contenuto, è accettato dal vettore come un'uni­ca unità di carico senza dichiarazione di valore: pertanto, la responsa­bilità del vettore per perdita e/o danni al veicolo non potrà eccedere il limite dì cui all'art. 423 del Codice della Navigazione.

9 - NORME DA OSSERVARSI DAL PASSEGGERO

II passeggero deve osservare le prescrizioni delle leggi italiane ed estere nonché i regolamenti della Società ed le disposizioni date dal Comandante della nave. Inoltre il passeggero, risponde direttamente verso la Società di tutte le contravvenzioni, molestie, multe e spese alle quali, per fatto suo, la Società sia assoggettata dalle autorità portuali, doganali, sanitarie e/o da qualsiasi altra autorità di qualsiasi paese. Resta altresì pattuito che i minori devono essere tenuti sotto sorveglianza dai genitori e/o persone a ciò preposte e non possono circolare per la nave senza essere accompagnati. In caso di emergenza i passeggeri dovranno mettersi a disposizione de! Comandante e degli Ufficiali e dovranno eseguire disciplinatamente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno.

10 - CONDIZIONI SANITARIE DEL PASSEGGERO

Il Comandante ha la facoltà di rifiutare il passaggio a chiunque si trovi, a giudizio della Società stessa, in condizioni fisiche o psichiche tali che non gli consentano di affrontare il viaggio o a chiunque risulti, per abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, malattia o infermità, pericoloso per gli altri passeggeri. In tali casi il passeggero non avrà diritto al risarcimento di danni e sarà responsabile dei danni arrecati alla nave, a tutte le sue dota­zioni ed equipaggiamenti, a terzi nonché alle cose di terzi. L'accettazione del passeggero a bordo da parte della Società non dovrà essere conside­rata come rinuncia della Società al suo diritto di far valere in seguito le sue riserve sulle condizioni del passeggero sia che queste fossero conosciute o meno dalla Società al momento dell'imbarco e/o partenza della nave.

11 - PASSEGGERI DISABILI/HANDICAPPATI

La nave non è attrezzata per il trasporto di passeggeri disabili e han­dicappati e il vettore non fornirà a tali passeggeri alcuna cura o atten­zione particolare. Pertanto, il trasporto di passeggeri disabili e handi­cappati sarà effettuato interamente a loro rischio e responsabilità.

12 - ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E MATERIE PERICOLOSE

E severamente proibito al passeggero di includere nel bagaglio o nelle cose di sua proprietà sistemate a bordo dei veicoli residui industriali o sostanze esplosive e/o infiammabili o altrimenti pericolose per la sicurezza della nave, del carico oppure per l'incolumità degli altri pas­seggeri e dei membri dell'equipaggio. Nel caso di violazione di tale divieto, il Comandante è autorizzato a sequestrare o distruggere tali sostanze senza che il passeggero possa pretendere alcuna indennità. Il passeggero, inoltre, sarà responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione de! presente divieto.

13 - ARMI

All'atto dell'imbarco il passeggero ha l'obbligo di consegnare in custo­dia al Comandante tutte le armi bianche e/o da fuoco in suo possesso. In caso di inosservanza, i contravventori saranno passibili di confisca delle armi e di deferimento all'Autorità Giudiziaria competente.

14 - BAGAGLIO

II bagagliaio non consegnato al vettore deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero. Tutti gli oggetti di valore, gioiel­li, denaro contante, traveller's cheques, ecc. possono essere depositati nelle apposite cassette di sicurezza della nave o, in loro mancanza, con­segnati in busta chiusa e sigillata al Commissariato di Bordo che rila­scerà ricevuta di tale busta senza controllarne il contenuto. Ove venga accertato che nel bagaglio non consegnato al vettore sono contenuti oggetti non di uso personale, il passeggero dovrà corrispondere il triplo del prezzo di tariffa per il trasporto degli oggetti stessi, oltre al risarci­mento del danno. Resta in ogni caso convenuto che anche per i baga­gli e gli oggetti non consegnati al vettore la responsabilità del vettore è limitata alla cifra massima risultante dalla eventuale dichiarazione scrit­ta di valore rilasciata dal passeggero, sempre che questi abbia corri­sposto il maggior nolo, altrimenti si applicherà il limite previsto dall'art. 412 del Codice della navigazione.

15 - PERDITA E/O AVARIA DEL BAGAGLIO E DEGLI EFFETTI PERSO­NALI E DEL VEICOLO

La perdita e/o avaria del bagaglio e degli altri effetti personali o del veicolo al seguito del passeggero devono essere fatte constatare dal pas­seggero al comando della nave ovvero agli agenti e/o agli Ufficiali della Società nel porto di sbarco - a pena di decadenza - al momento della riconsegna se trattasi di perdita o avaria apparenti ovvero entro tre gior­ni dalla riconsegna se trattasi di perdita o avaria non apparenti. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati dal passeggero al vettore quest'ulti­mo non è responsabile della perdita e/o delle avarie se non quando il passeggero provi che le stesse siano state determinate da causa impu­tabile al vettore stesso. Il vettore non risponde di danni e/o avarie impu­tabili ad atti vandalici di terzi.

16 - ANIMALI

Il trasporto di animali domestici di taglia piccola (gatti, cani, ecc.) al seguito dei passeggeri è consentito purché siano muniti di certificato di buona salute e sia stato acquistato il relativo biglietto. In conformi alle normative igienico - sanitarie, gli animali domestici, quando accettati dalla Società, dovranno viaggiare nei locali a loro riservati, essendo assolu­tamente vietato ai passeggeri di tenerli in cabina e nei locali sociali. I passeggeri sono responsabili per qualsiasi eventuale danno provocato alle cose o a terzi dai loro animali. Il vettore declina qualsiasi responsabilità per eventuale sequestro o soppressione degli animali da parte delle Autorità Sanitarie del porto di sbarco/imbarco nonché per lesioni, per lunga, perdita o morte degli stessi verificatesi durante il trasporto o duran­te l'imbarco e/o lo sbarco.

17 - SISTEMAZIONE

11 passeggero occuperà il posto indicato nel biglietto ovvero, in man­canza, quello che gli verrà assegnato dal Comandante o dal Commissario di Bordo. La Compagnia ha la facoltà di assegnare al passeggero un posto diverso da quello indicato nel biglietto: se il posto assegnato è di tipo superiore, non verrà richiesta differenza di tariffa, mentre se il nuovo posto è di tipo inferiore, verrà rimborsata al passeggero la differenza pagata in più a completa tacitazione di ogni pretesa.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE II controllo di trasporto passeggeri, loro bagaglio e veicoli al seguito è regolato dalla e interpretato secondo la legge italiana. Per qualsiasi con­troversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del contratto di tra­sporto sarà esclusivamente competente il foro di Genova.